Danni al condomino da fognatura e (inutili) tentavi per non risarcire il danneggiato: un caso esemplare

2022-11-15 16:56:56 By : Ms. Lin Li

In particolare la presunzione di comproprietà, prevista anche per l'art. 1117, n. 3, c.c., dell'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenien­ti dagli appartamenti, e quindi che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture che, diraman­dosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un apparta­mento di esclusiva proprietà.

Di conseguenza, se la fognatura causa danni ad un condomino, di tali danni ne risponde il condominio.

Quest'ultimo, infatti in veste di custode dei beni e dei servizi comuni (art 2051 c.c.), è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché questi non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni cagionati sia a terzi che agli stessi condomini.

Da qui il carattere oggettivo della responsabilità per danni da cose in custodia, essendo sufficiente a qualificare la stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile (il condominio) e ed il bene comune (la fognatura) che ha determinato l'evento lesivo (con esclusione di tale responsabilità soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile al caso fortuito, inteso come fattore esterno - eccezionale ed imprevedibile - che, interferendo nella situazione in atto, produca ex se l'evento).

Molto spesso però il condominio o la compagnia assicurativa chiamata in causa cercano in ogni modo di sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato.

Un esempio di questa situazione è rinvenibile nella vicenda esaminata dal Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 1273 del 7 settembre 2022), vicenda conclusasi positivamente per il condomino danneggiato.

La vicenda prendeva l'avvio quando un condomino proprietario di un appartamento al piano terra subiva ingenti danni a seguito di episodi di rigurgiti fognari.

Successivamente conveniva in giudizio il condominio al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei predetti danni.

Il condominio riteneva l'atto di citazione nullo per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria; la domanda generica e infondata; in ogni caso domandava in via gradata che venisse rideterminato l'entità del danno.

L'assicurazione chiamata in causa sosteneva, tra l'altro, il concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno (ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma primo) ed eccepiva altresì l'infondatezza della chiamata in garanzia, fatta dal convenuto condomino, per non essere stati denunciati nei termini gli episodi lamentati dall'attore, episodi non considerati comunque rientranti nella categoria dei sinistri indennizzabili.

Veniva eccepita pure la nullità/inutilizzabilità della CTU per avere il consulente visionato una copia della planimetria catastale dei luoghi, fornitagli dall'attore e non versata in atti

Il Tribunale ha ricordato che grava sull'attore l'onere di dimostrare il nesso tra il bene condominiale assoggettato all'obbligo di custodia ed i danni lamentati e viceversa, in capo al custode - condominio, quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, di per sé idonea a liberarlo dalla presunzione di responsabilità che incombe sullo stesso, per i danni causati proprio da quelle cose che ha l'obbligo di custodire.

Il condominio è riuscito a provare la riconducibilità dei medesimi danni lamentati dall'attore al rigurgito fognario. Viceversa, il convenuto condominio non è stato in grado di fornire idonea prova liberatoria; del resto, dopo aver analizzato i dati pluviometrici relativi al giorno del sinistro, lo stesso CTU ha escluso una possibile causa alternativa fortuita, come grandi quantità di acqua, tali da non poter essere smaltiti, permettendo così rigurgiti nei termini lamentati da parte attrice.

Lo stesso tecnico invece ha sostenuto l'esistenza di un'ostruzione di una o più tratti di tubazioni per effetto di mancata manutenzione nel tempo.

Secondo il Tribunale la CTU è pienamente valida. Il consulente incaricato ha la facoltà di acquisire dalle parti o da terzi documenti al fine di provare, fatti tecnici, accessori o secondari, come nel caso di specie in cui la planimetria serviva al limitato scopo di supportare il perito nella individuazione del posizionamento dell'impianto fognario condominiale, oggetto di successiva analitica ispezione tecnica.

I danni da rigurgito fognario e la responsabilità del Condominio

In ogni caso può acquisire, tutti i documenti che si rendano necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni, salvo che non si tratti di fatti rilevabili d'ufficio. (Cass. civ., Sez. Un., 01/02/2022 n. 3086).

Come ha ricordato lo stesso Tribunale il fatto colposo del danneggiato idoneo a diminuire l'entità del risarcimento, comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente, che costituisca causa concorrente dell'evento e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo.

Nel caso di specie - ad avviso dello stesso giudice - non è stato allegato o altrimenti provato alcun elemento tale da giustificare, in applicazione del principio di autoresponsabilità del creditore, una diminuzione dell'entità del risarcimento.

Il Tribunale ha infine sottolineato che, contrariamente a quanto dalla stessa compagnia sostenuto, il sinistro in questione rientra nella categoria di quelli indennizzabili in quanto la medesima polizza contemplava la copertura di sinistri verificatisi "per occlusione di tubazioni e condutture e trabocco o rigurgito della rete fognaria", senza altrimenti prevedere esclusioni o limitazioni.

Sentenza Scarica Trib. Catanzaro 7 settembre 2022 n. 1273

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