Superbonus 110% e bonus edilizi: esempio pratico di calcolo dei costi con il Decreto MiTE

2022-11-15 16:39:12 By : Ms. Nancy Yu

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Calcolo dei costi per la formulazione della lavorazione da computare ed oggetto di asseverazione: determinazione manodopera, posa in opera, IVA ed onorario professionale

Il 16 marzo è stato pubblicato in G.U. il Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75. Per alcune tipologie di interventi di riqualificazione energetica vengono definiti specifici costi massimi agevolabili, oggetto di asseverazione del tecnico abilitato circa la congruità delle spese sostenute, giusti art.119, c. 13, lettera a) ed art. 121, c. 1-ter, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Le categorie di intervento sono riportate nell’Allegato A al superiore decreto, che, per quanto attiene la riqualificazione energetica, rimanda al Decreto Requisiti del MISE del 06/08/2020:

È l’art. 2 del Decreto MITE a disporre che i nuovi costi vadano applicati sia nei casi di fruizione diretta della detrazione, che dell’esercizio delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, relativamente ai beni indicati nell’allegato A al decreto per la realizzazione degli interventi elencati all’art. 121, c.2 D.L. 34/2020, quali:

È necessario utilizzare i nuovi importi per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022, data di entrata in vigore del decreto.

Il professionista che dovrà asseverare la congruità dei costi lo farà nel rispetto degli importi massimi specifici per categoria di intervento così come estratta dall’Allegato A. Per quanto attiene, invece, gli interventi in esso non compresi procederà come sino ad oggi asseverando i medesimi costi utilizzando i Prezzari Regionali, delle Province Autonome, i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove e' localizzato l'edificio o i Prezziari DEI.

Come prassi ormai consolidata nelle procedure Superbonus 110% non occorrerà computare quanto attiene l’installazione degli impianti fotovoltaici, dei relativi sistemi di accumulo, né l’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, ed invero gli stessi interventi non sono elencati tra le quattordici nuove voci, considerato che al momento dell’asseverazione nel Portale Enea sarà mediante questo ad essere ricavato il loro importo, come derivante nella fase di inserimento dei dati da parte del tecnico asseveratore. Il Decreto MITE del 14 febbraio 2022 specifica ulteriormente vadano applicati, per questi ultimi interventi, i limiti di spesa come disciplinati ai commi 5, 6 e 8 dell’art.119 del Decreto Legge 34/2020, convertito con modifiche dalla L.77/2020 e ss. mm. ed ii.

Riqualificazione energetica: (art.2, c.1, lett.a) D.M. 06/08/2020 – Requisiti Tecnici), interventi di riqualificazione energetica globale di cui al c. 344 art.1 L.296/2006, realizzati su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti:

Isolamento coperture: strutture opache orizzontali

Isolamento pavimenti: strutture opache orizzontali

Isolamento pareti perimetrali: strutture opache verticali

zone climatiche A, B e C:

zone climatiche D, E e F:

Chiusure trasparenti ed infissi: sostituzione degli esistenti

zone climatiche A, B e C:

zone climatiche D, E e F:

Schermature solari e ombreggiamenti mobili: comprensivi di eventuale impianto di automazione

Impianti produzione acqua calda sanitaria:

Le voci alle quali si aggiungono ulteriori importi, ma nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come comprovato da opportuna documentazione:

Per sistemi radianti a pavimento

Per altri sistemi nei quali la superficie si riferisca a quella riscaldata

Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione:

Impianti con pompe di calore: esterno/interno

Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento

Riferimento importo alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore: € 1.860,00/kWt

Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili:

I nuovi prezzi non comprendono l’installazione o posa in opera, la manodopera, l’IVA e le prestazioni professionali. È l’art. 119 al c.15 del decreto rilancio a recitare che ai fini della detrazione rientrino anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi per la redazione dell’APE per l'asseverazione conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell'allegato A al decreto MISE Requisiti tecnici del 06/08/2020.

Prendiamo ad esempio la voce dell’Allegato A: “Serramento + chiusura oscurante (persiana)”, zona climatica A, alla quale è stato assegnato il prezzo unitario di € 780,00/mq.

Occorre contabilizzare analiticamente le somme non incluse nella stessa, premesso essa comprenda i materiali occorrenti costituenti il serramento, ognuno dei quali con un proprio costo rapportato alla unità di misura utilizzata del metro quadrato.

Preliminarmente si calcola la manodopera occorrente, posto il caso un operaio specializzato, aiutato da un operaio comune, impieghino per la collocazione dell’infisso e della persiana un totale di 15 minuti già suddiviso su un metro quadrato, ed estratti i costi orari, avremmo:

Viene così ottenuta la somma occorrente per la manodopera inerente la collocazione dell’infisso e della persiana, contabilizzata su un metro quadrato e comprensiva di ogni onere e magistero per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte.

L’intervento, nel suo complesso, si completerà con la computazione degli eventuali noleggi occorrenti, del trasporto, carico e scarico in cantiere, nonché con l’addizione delle aliquote relative alle spese generali ed all’utile dell’impresa, verosimilmente così come si elabora una regolare analisi del prezzo, avremo:

Noli e trasporti (il 3% di €780,00+13,61)

Spese generali (il 15% delle voci precedenti)

Utile impresa (il 10% delle voci precedenti)

L’opera nel totale e computata sull’unità di misura del metro quadrato avrà un importo di €1.021,77.

L’Allegato A al decreto MITE 14/02/2022 riporta la dizione: “sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi zona climatica A - Serramento + chiusura oscurante (persiana […])”

Occorre formulare la voce completa da inserire nel computo metrico, al relativo numero d’ordine, preso, pertanto, come riferimento il Prezzario Regionale o componendo la stessa lavorazione, si ottiene una descrizione similare alla seguente:

“Fornitura e posa in opera infissi in alluminio colore bianco a taglio termico, completi di persiane, ad una o più ante, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica. Telaio con spessore minimo di mm 45, anta mobile con spessore minimo di mm 53, vetro con sezione PR.E.20 e spessori adeguati alle dimensioni e all’uso, norma UNI 7143. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi saranno corredati delle documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilita all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento”.

In primis occorre determinare se l’IVA l’aliquota, la stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E/2018 ha reso delucidazioni con riferimento ai beni significativi, testualmente riportando:

“qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria”.

Circolare dalla quale si evince quali siano i casi nei quali poter applicare l’IVA al 10%, ovvero come individuarne il valore nei casi in cui l’intervento inerisca anche componenti staccate. In ogni caso la stessa non è applicabile in misura ridotta (10%) per i materiali e beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, per i materiali e beni acquistati direttamente dal committente, per le prestazioni professionali e nei subappalti alla ditta esecutrice dei lavori, posto che, in questo ultimo caso l’impresa subappaltatrice dovrà fatturare al 22% alla ditta appaltatrice.

Le spese professionali sono oggetto di agevolazione fiscale ed occorre computarle facendo riferimento agli indici riportati nel “Decreto Parametri” D.M. 17/06/2016.

Gli onorari dei professionisti saranno comprensivi dell’IVA e degli oneri per le Casse di Previdenza ed Assistenza, i medesimi potranno incidere nettamente sulla spesa totale agevolata, se considerato che compiutamente raggiungono una percentuale di circa il 20% dell’importo dei lavori.

Occorre evidenziare, però, la detrazione si possa applicare ai costi professionali nel solo caso in cui se gli interventi Superbonus vengono effettivamente realizzati, fattore chiarito dall’amministrazione finanziaria laddove ha evidenziato siano oggetto di agevolazione del 110% le spese sostenute in relazione ai lavori che beneficiano del Superbonus, ma come da CIRCOLARE 24/E/2020 “per usufruire della detrazione di queste spese è necessario che l’intervento a cui si riferiscono sia stato effettivamente realizzato”.

La definizione dell’importo dovuto ai professionisti per le prestazioni nel procedimento Superbonus trova riferimento nel Decreto Requisiti del MISE 06/08/2020 articolo 5, laddove recita: “Sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonchè per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016.”.

Ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 la determinazione dell’onorario viene effettuata applicando i seguenti parametri:

Si utilizzano i criteri di cui alle Tavole Z-1 e Z-2 allegate al Decreto 17/06/2016, si utilizzerà la formula (Condotta alle categorie di calcolo previste nel D.M. 17/06/2016):

Cp = V x P x G x Q

Il compenso viene calcolato mediante il prodotto dei superiori parametri, entro i seguenti limiti: