Griglie di scarico: i criteri per individuare il soggetto obbligato alla custodia

2022-11-15 16:29:10 By : Ms. River Lee

Non è infrequente che i locali seminterrati di un edificio si allaghino a causa della mancata o cattiva manutenzione delle griglie di scarico e dei sottostanti canali di scolo delle acque pluviali.

Una corretta e periodica manutenzione dei canali di scolo - spesso intasati da fogliame che, riuscendo ad attraversare la griglia, si deposita nel fondo del canale ostruendo il passaggio delle acque - permette di evitare allagamenti degli spazi esterni e limitrofi, e conseguenti danni.

Mantenere puliti i canali e le griglie di scarico è, dunque, necessario soprattutto nei periodi di forti piogge caratterizzati spesso dalle c.d. "bombe d'acqua" che in pochissimo tempo determinano tracimazioni ed allagamenti.

La mancata manutenzione e pulizia delle grigie e dei canali di scarico delle acque comporta la responsabilità per i danni da questi cagionati gravante su colui che li ha in custodia. Si tratta del tipico caso di danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., la cui responsabilità grava su colui che ha il potere di vigilanza e di controllo della cosa, il "custode".

Può accadere che l'allagamento causato da un'occlusione delle griglie di scarico interessi un locale posto al piano terra e seminterrato di un edificio condominiale. In tale ipotesi è necessario individuare il proprietario della grigia e del canale di scarico per poter correttamente avanzare la domanda di risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma, n. 2043 del 8 febbraio 2022, indica i criteri da seguire per individuare su chi ricada l'obbligo custodiale della grigia di scarico.

L'art. 2051 recita: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

In generale, si tratta di una forma di responsabilità che trova fondamento sul rapporto di custodia ossia sulla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa a prescindere dal comportamento colpevole del custode stesso. Con l'unica esimente del "caso fortuito".

Il Condominio è considerato a tutti gli effetti di legge, un custode, avendo il dovere di custodire i beni comuni sui quali, quale ente di gestione, esercita i propri poteri di vigilanza, controllo e regolamentazione in rappresentanza e nell'interesse di tutti proprietari di immobili all'interno dell'edificio condominiale.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che "il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini" (ex multis, Cass. n. 15291 del 12 luglio 2011).

Ne deriva che per potersi configurare una responsabilità da cose in custodia a carico del Condominio devono sussistere due elementi fondamentali:

Danni da cose in custodia e concorso colposo del danneggiato

La conduttrice di un immobile posto ai piani terra e seminterrato adibito ad uso ufficio facente parte di un edificio condominiale citava in giudizio il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un allagamento verificatosi nel seminterrato causato dall'occlusione delle grigie di scarico condominiali.

Il Condominio si costituiva in giudizio dichiarando che la causa dei danni non fosse ascrivibile al Condominio non essendo quest'ultimo proprietario delle griglie poste sulla strada comunale nonché sostenendo che tali grigie fossero parte dell'immobile condotto in locazione dall'attrice.

Il Condominio convenuto invocava in subordine l'esimente del caso fortuito considerata l'eccezionalità degli eventi meteorologici nel corso dei quali si era verificato l'evento.

Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice.

Vediamo i motivi posti a fondamento della decisione.

La domanda dell'attrice non ha trovato accoglimento risultando accertato che il Condominio non fosse proprietario della grigia e del sottostante canale di scolo delle acque e, dunque, nessun obbligo di custodia gravava sul medesimo.

Il Tribunale, infatti, nell'accertare la sussistenza di un'ostruzione nel canale di scolo quale causa della fuoriuscita dell'acqua dal suo circuito naturale determinante l'allagamento, ha escluso la sussistenza di responsabilità dei danni da cose in custodia in capo al Condominio non essendone questi il proprietario.

Il Tribunale ha infatti affermato che la fine di individuare su chi ricada l'obbligo custodiale della grigia è necessario considerare:

In relazione al primo profilo, è pacifico che se la grigia è posta su marciapiede comunale, non può essere ritenuto di proprietà del Condominio il quale non avrebbe titolo per effettuare la relativa pulizia e manutenzione.

Quanto al secondo profilo, è indubbio che se la griglia non svolge la funzione di areazione ed illuminazione del locale seminterrato ed in generale di beni condominiali, non essendo sovrastante ad immobili del Condominio, ma serve unicamente per il drenaggio urbano ossia per convogliare le acque pluviali nel sistema fognario comunale, non può essere considerata di proprietà del Condominio.

Non solo, ma è pure importante segnalare l'ulteriore criterio adottato dal Tribunale nell'accertare la proprietà della griglia ossia la menzione o meno della stessa nel Regolamento condominiale quale bene di proprietà del Condominio.

Nella specie, la grigia in questione non risultava nell'elenco dei beni condominiali sicché sulla stessa l'ente di gestione non aveva alcun potere di vigilanza né tantomeno di disostruzione dello scarico.

In conclusione, il Condominio non era proprietario della grigia e del sottostante canale di scolo e, dunque, nessun obbligo di custodia gravava sul medesimo. Conseguentemente, l'allagamento determinato da omessa manutenzione della griglia e del canale di scolo è stato ritenuto dal Tribunale in alcun modo ascrivibile alla responsabilità del Condominio.

Il Condominio risponde per i danni da i beni in custodia

Sentenza Scarica Trib. Roma 8 febbraio 2022 n. 2043

Tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Notificami via email i nuovi commenti

Responsabilità oggettiva del Condominio per danni da cose in custodia. In tema di responsabilità oggettiva del Condominio per danni da cose in custodia, nella vasta serie di esempi che la casistica ci offre,

Email Newsletter Ogni settimana tutte le ultime novità sul condominio

  Più di 90.000 colleghi/condomini si sono iscritti! E TU COSA ASPETTI?

Richiesta compenso per custodia piccola attrezzatura di un condomino

Individuazione dei partecipanti alle spese per lavori strutturali condominiali?

Responsabilità dei condomini - quali sono le responsabilita' dei condomini ?

Individuazione di pertinenze private e condominiali

Riproduzione riservata. © Condominioweb è una testata scientifica registrata al ROC con n. 26795. Email: info@condominioweb.com Gruppo Condominioweb Srl P. Iva 01473350880 - Iscrizione registro delle imprese di Ragusa, R.E.A. 122307 - ISSN 2531-8632